#Imposta di registro: Responsabilità congiunta del notaio per gli atti espressi

L’obbligo di pagare l’imposta di registrazione sugli atti enunciati in un atto notarile attribuisce al notaio una responsabilità solidale con le parti coinvolte (Sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023 della Corte di Cassazione).

Per quanto riguarda la responsabilità fiscale del notaio in relazione all’imposta di registrazione, non ci possono essere dubbi sul fatto che il professionista non sia estraneo al “presupposto” di tale imposta. È chiaro infatti che tale presupposto si riferisce alle persone che si rivolgono al notaio per richiederne i servizi professionali, in quanto sono le “parti” coinvolte negli atti notarili richiesti e quindi le uniche a essere considerate “soggetti passivi” dell’imposta stessa.

Al notaio viene invece attribuita la qualifica di “responsabile dell’imposta”, assumendo la posizione di colui che, in base alle disposizioni di legge, è obbligato a pagare l’imposta insieme ad altri soggetti, per fatti o situazioni che riguardano esclusivamente questi ultimi. Tale posizione giuridica passiva trova fondamento nella garanzia della pubblica funzione dei notai, che include anche il diretto adempimento degli obblighi fiscali derivanti dall’esercizio di tale funzione.

A tale scopo specifico, l’articolo 57 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro prevede che, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti per conto dei quali è stata richiesta la registrazione, le parti contraenti siano solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

Quindi, vi è una responsabilità solidale tra le parti e il notaio, in quanto il notaio è un pubblico ufficiale che agisce come “garante ex lege”, riguardo agli atti che ha redatto, ricevuto o autenticato, ma tale responsabilità è limitata all’imposta principale, escludendo espressamente l’imposta complementare e suppletiva.

Questa suddivisione tipologica dell’imposta di registrazione è stabilita dall’articolo 42, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, che stabilisce che “l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio per correggere errori o omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica è considerata principale; l’imposta applicata successivamente per correggere errori o omissioni dell’ufficio è considerata suppletiva; l’imposta applicata in ogni altro caso è considerata complementare”.

Oltre a queste disposizioni legislative generali, nel caso specifico è rilevante anche l’articolo 22 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, il quale stabilisce quanto segue:

“Se un atto contiene disposizioni provenienti da atti scritti o contratti verbali non registrati tra le stesse parti coinvolte nell’atto contenente l’enunciazione, l’imposta si applica anche a tali disposizioni. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione entro un termine fisso, è dovuta anche una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 69”.

L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione entro un termine fisso non comporta l’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano a causa dell’atto che contiene l’enunciazione”.

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