Salva Casa e Pergotende

non sempre la loro installazione è libera così come affermato nel Salva Casa.

 

 

Cassazione – Sentenza n. 29638/2025

  • Contesto: caso di pergotenda installata su un terrazzo in centro storico.
  • Struttura esaminata: elementi portanti fissi con copertura scorrevole in materiale plastico.
  • Decisione: la Cassazione ha stabilito che, anche se la copertura è mobile, la presenza di una struttura fissa e stabile crea un ambiente chiuso che incide sull’assetto urbanistico.
  • Conseguenza: l’intervento non è edilizia libera e richiede permesso di costruire.
  • Principio: se la struttura altera in modo significativo lo spazio, anche senza chiuderlo del tutto, non basta il decreto “Salva casa” per evitarne l’autorizzazione.

 

Consiglio di Stato – Sentenza n. 607/2025

  • Contesto: installazione di pergotenda con copertura retrattile e vetrate scorrevoli.
  • Struttura esaminata: elementi non fissi, rimovibili, con carattere provvisorio.
  • Decisione: il Consiglio di Stato ha chiarito che, se la struttura non modifica il volume dell’immobile e non cambia la destinazione d’uso, non serve alcun permesso edilizio.
  • Principio: una pergotenda leggera e reversibile, pensata solo per migliorare la fruibilità degli spazi esterni, rientra nell’edilizia libera.

 

Riepilogando

  • Cassazione: approccio rigido, tutela l’assetto urbanistico; le strutture stabili e chiuse richiedono autorizzazioni.
  • Consiglio di Stato: approccio più flessibile, purché la struttura sia temporanea, non aumenti il volume e non trasformi la funzione dello spazio.

 

Sintesi operativa

  • Verificare sempre caratteristiche strutturali e regolamenti locali.
  • In caso di dubbio, è prudente richiedere un parere tecnico o presentare una CILA/SCIA per evitare contestazioni.
 

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