
29 Ago Salva Casa e Pergotende
non sempre la loro installazione è libera così come affermato nel Salva Casa.
Cassazione – Sentenza n. 29638/2025
- Contesto: caso di pergotenda installata su un terrazzo in centro storico.
- Struttura esaminata: elementi portanti fissi con copertura scorrevole in materiale plastico.
- Decisione: la Cassazione ha stabilito che, anche se la copertura è mobile, la presenza di una struttura fissa e stabile crea un ambiente chiuso che incide sull’assetto urbanistico.
- Conseguenza: l’intervento non è edilizia libera e richiede permesso di costruire.
- Principio: se la struttura altera in modo significativo lo spazio, anche senza chiuderlo del tutto, non basta il decreto “Salva casa” per evitarne l’autorizzazione.
Consiglio di Stato – Sentenza n. 607/2025
- Contesto: installazione di pergotenda con copertura retrattile e vetrate scorrevoli.
- Struttura esaminata: elementi non fissi, rimovibili, con carattere provvisorio.
- Decisione: il Consiglio di Stato ha chiarito che, se la struttura non modifica il volume dell’immobile e non cambia la destinazione d’uso, non serve alcun permesso edilizio.
- Principio: una pergotenda leggera e reversibile, pensata solo per migliorare la fruibilità degli spazi esterni, rientra nell’edilizia libera.
Riepilogando
- Cassazione: approccio rigido, tutela l’assetto urbanistico; le strutture stabili e chiuse richiedono autorizzazioni.
- Consiglio di Stato: approccio più flessibile, purché la struttura sia temporanea, non aumenti il volume e non trasformi la funzione dello spazio.
Sintesi operativa
- Verificare sempre caratteristiche strutturali e regolamenti locali.
- In caso di dubbio, è prudente richiedere un parere tecnico o presentare una CILA/SCIA per evitare contestazioni.
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