Donazioni tra parenti

Donazioni tra parenti. Il 20 marzo 2024, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, mediante la sentenza numero 7442, ha stabilito che non esiste un requisito fiscale obbligatorio per le cosiddette donazioni fatte in maniera indiretta o informale tra genitori e figli.

Non vi è alcun obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali tra genitori e figli.

La Corte ha definito queste donazioni come azioni generose che causano un incremento patrimoniale per il ricevente a fronte di una diminuzione per chi dona, senza l’impiego di formalità contrattuali prescritte dall’articolo 769 del Codice Civile.

Secondo la Cassazione, queste azioni riflettono la capacità economica e dovrebbero essere tassate all’8% solo se superano certe soglie di esenzione, specificamente:

  • 1 milione di euro per coniugi e parenti diretti,
  • 100.000 euro per fratelli e sorelle,
  • 1,5 milioni di euro per persone con disabilità.

Questa decisione modifica l’interpretazione precedente dell’Agenzia delle Entrate, espressa nella circolare numero 30/E dell’11 agosto 2015, che veniva vista come troppo generica e non esatta, poiché suggeriva un obbligo universale di registrazione per le donazioni, sia per quelle formalmente documentate che per quelle indirette o informali.

La Corte ha anche chiarito che la dichiarazione necessaria per l’imposizione fiscale di tali trasferimenti patrimoniali può essere fornita dal donatore e può includere richieste di partecipazione a programmi di collaborazione volontaria per regolarizzare capitali detenuti all’estero. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le donazioni che riguardano beni finanziari o patrimoni all’estero, emergenti volontariamente dalla volontà di correggere precedenti mancate dichiarazioni fiscali.

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